Famiglia di Fatto – Cosa Devi Sapere

di Mariarosa Signorini.

Avete creato una famiglia di fatto, ossia non fondata sul matrimonio? Avete anche dei figli? Ecco, in linguaggio semplice, un tutorial che vi illustra la tutela giuridica dei conviventi more uxorio.

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Nei nostri precedenti articoli sulle unioni civili, le coppie omosessuali e gli ultimi progressi del Cile in questi frangenti, avevamo già fatto menzione dell’inesistenza in Italia di norme giuridiche ad hoc di tutela della famiglia di fatto. Tale tutela viene comunque garantita da norme, per così dire, sporadiche e da qualche decisione giurisprudenziale.

1. Il Garante della privacy con una decisione del 17 settembre 2009 ha riconosciuto il diritto del convivente a richiedere copia della cartella clinica del/la compagno/a deceduto/a, nonostante l’opposizione degli eredi;

2. la Legge 40 del 2004 consente anche ai conviventi (all’art. 5) di ricorrere a tecniche di procreazione assistita, purchè maggiorenni e di sesso diverso;

3. il convivente non è erede del partner, salva la possibilità di nominarlo per testamento. Tra i conviventi, infatti, non esiste alcun diritto alla successione per legge. Per testamento si può però disporre solo di una quota del proprio patrimonio, chiamata appunto “disponibile“. Se vi sono parenti stretti (quali genitori o figli), questi hanno diritti su gran parte del patrimonio, e potrebbero richiedere la “legittima“, cioè la parte che spetta loro a prescindere dalla volontà del defunto diversamente espressa nel testamento, quindi la disposizione in favore del compagno/a potrebbe essere annullata o perlomeno ridotta di molto;

4. le coppie di fatto possono dare una disciplina di rilevanza giuridica alla convivenza tramite la stipulazione di un accordo, denominato patto o contratto di convivenza, che deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Con esso i conviventi possono stabilire le regole che riguardano l’abitazione comune, le spese comuni, la disciplina dei beni acquistati durante la convivenza. Possono anche disciplinare la cessazione della convivenza e prevedere che uno di essi debba versare all’altro una certa somma, o prevedere a favore di un solo convivente il diritto di abitazione sull’immobile precedentemente utilizzato dalla coppia;

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5. la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 404/1988, ha stabilito che, in caso di decesso del titolare di un contratto di locazione, il convivente ha il diritto a succedere nel contratto;

6. ai sensi dell’art. 408 del codice civile, così come modificato dalla Legge n. 6/2004, è possibile nominare il convivente amministratore di sostegno, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in previsione di una propria eventuale futura incapacità di intendere e di volere;

7. nel caso in cui un convivente rimanga vittima di lesioni o deceda a causa di un fatto illecito di un terzo, la Cassazione (sentenza n. 8976/2005 e sentenza n. 12278/2011) ha riconosciuto all’altro convivente il diritto di richiedere il risarcimento del danno da fatto illecito subito dal partner, così come è riconosciuto per la famiglia legittima. E’, però, necessaria la sussistenza della stabile convivenza;

8. l’ordinamento penitenziario prevede che gli incontri con i detenuti possano essere chiesti sia dai familiari del recluso, sia dal convivente; riconosce, inoltre, al detenuto il diritto ad ottenere un permesso per imminente pericolo di vita di un familiare o del convivente;

9. l’art. 342 bis del codice civile prevede che, quando la condotta del coniuge o di altro convivente sia causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice possa ordinare la cessazione della condotta e l’allontanamento dalla casa familiare. Anche la Legge n. 154/2001 prevede ciò, ma per i fatti di rilevanza penale;

10. una norma del 1918, la prima in assoluto che riconosce diritti al convivente, stabilisce che la convivente (e non solo quindi la vedova) possa chiedere ed ottenere la pensione di guerra.

Se ci sono dei Figli


Con riferimento ai figli delle coppie di fatto è necessario rilevare che la legge n. 219/2012 ha unificato lo stato giuridico di figlio ed eliminato ogni differenza tra figli legittimi, naturali e adottivi.

Prima di tale legge i figli delle coppie di fatto, denominati figli naturali riconosciuti in contrapposizione ai figli legittimi, nati in costanza di matrimonio, avevano quasi tutti i diritti dei secondi, fatta eccezione per i rapporti di parentela tra loro e i parenti dei genitori (sostanzialmente non erano parenti dei parenti dei loro genitori).

Confidiamo che tale tutela giuridica, frastagliata e lacunosa, venga armonizzata al più presto con una legge sulle unioni civili, un disegno di legge è già all’esame della Commissione Giustizia al Senato.

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