Tortura – Corte Europea Condanna Italia

di Mariarosa Signorini.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia: Reato di Tortura non ancora riconosciuto.

diaz02Tutto prende origine dal ricorso presentato da una delle vittime di tortura nella scuola Diaz, durante il G8 di Genova, il 21 luglio 2001.

Nel ricorso, Arnaldo Cestaro, che all’epoca dei fatti aveva 62 anni, asserisce di essere stato brutalmente picchiato dalle forze dell’ordine, tanto da dover essere operato. Asserisce, altresì, di avere subito danni, tali per cui la sua integrità psico-fisica ne risulterebbe pregiudicata in modo permanente. Ancora precisa che le persone colpevoli avrebbero dovuto essere punite adeguatamente, ma che in verità ciò non è avvenuto, poiché le leggi italiane non prevedono e puniscono il reato di tortura e reati similari altrettanto gravi.

I Giudici della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo oggi gli hanno dato completa ragione, riconoscendo che il trattamento inflittogli è «tortura» e asserendo che la non punibilità dei responsabili è da ricondurre a lacune dell’ordinamento giuridico italiano, lacune che devono essere colmate. Per la Corte esse non permetterebbero, altresì, allo Stato italiano di prevenire eventuali fatti simili per natura a quelli verificatisi nella scuola Diaz. A tutti è ben noto ciò che successe. Dopo gli incidenti verificatisi durante il G8 del luglio 2001, in cui morì anche Carlo Giuliani, la notte del 21 la polizia fece irruzione nella scuola Diaz, dove alloggiavano parte dei manifestanti e alcuni giornalisti (il Press Center di Indymedia e gli studi di Radio Gap, l’emittente ufficiale del contro G8). L’irruzione, per le forze dell’ordine, avrebbe avuto lo scopo di individuare i responsabili degli scontri.

g8-genova-violenze-diaz-polizia-condanneL’azione fu violenta, documentata da tracce di sangue sui pavimenti e sulle pareti, vetri rotti, computer sradicati, indumenti strappati. Le persone ferite furono 82, alcune anche in modo grave. 17 funzionari di polizia furono condannati per falso aggravato e calunnia, segnatamente per falsità dei verbali sull’irruzione, ma venne ritenuto prescritto il reato di lesioni.

«La notte del 21 luglio del 2001, quando decine di persone inermi furono vittime di torture da parte delle forze di polizia, costituisce uno dei punti più bassi della storia della nostra Repubblica. Nel 2001 eravamo a Genova con Legambiente, e toccammo con mano un clima e un criterio di gestione dell’ordine pubblico del tutto estraneo allo stato di diritto, e simile piuttosto ad una dittatura da stato sudamericano».

Lo dichiarano gli esponenti di Green Italia Roberto Della Seta e Francesco Ferrante.

«La sentenza della Corte di Strasburgo – continuano Della Seta e Ferrante – mette nero su bianco ciò che una distorta concezione della ragion di stato ha sempre inteso negare, ovvero che a Genova ci fu un organico disegno repressivo e di tortura, e una catena di comando funzionale a esso. E’ triste che si sia dovuto attendere la sentenza dell’Europa per vedere riconosciuta questa evidente verità. A questo punto la politica italiana per riconquistare in merito dignità e credibilità deve approvare senza più ritardi la legge che introduce il reato di tortura nel nostro ordinamento».


E’ dal lontano 1989 che in Parlamento “giacciono” proposte di legge per l’introduzione del reato di tortura. Negli ultimi due anni vi è stata, però, un’accelerazione, con una proposta di legge approvata dal Senato e dal 23 marzo all’esame dell’aula della Camera. Il provvedimento, più volte modificato e spesso oggetto di divisioni anche all’interno della maggioranza, introduce il reato di tortura nell’ordinamento giuridico italiano, che verrebbe punito con la reclusione da 4 a 10 anni. La commissione ad opera di un pubblico ufficiale viene considerata come un’aggravante, con pene che variano dai 5 ai 12 anni.

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Per il testo è reato di tortura la condotta di chi, con violenza o minaccia ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, cura o assistenza, cagiona intenzionalmente a una persona a lui affidata o sottoposta alla sua autorità acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere informazioni o dichiarazioni o infliggere una punizione o vincere una resistenza o ancora in ragione dell’appartenenza etnica, dell’orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose. In molti altri paesi europei il reato di tortura è, invece, un reato proprio, ossia un reato per il quale la legge richiede una speciale qualità del soggetto attivo, che nel caso di specie è l’essere un pubblico ufficiale.

Al solito il nostro sito provvederà agli aggiornamenti che si renderanno necessari a seguito dei lavori parlamentari.

Aggiornamento – 11/04/2015


Ieri “via libera” della Camera dei Deputati al ddl sul reato di tortura, ma il testo tornerà al Senato. Un emendamento approvato ha stabilito che quando a commettere il reato sia un pubblico ufficiale – e ciò, come già detto, costituisce un’aggravante – la pena massima debba essere di 15 (e non più 12) anni di reclusione, con la precisazione che la sofferenza inflitta deve essere “ulteriore” rispetto all’esecuzione delle legittime misure privative o limitative dei diritti. La pena, in ogni caso, viene aumentata di 1/3 in caso di gravi lesioni, di 2/3 per morte non voluta della vittima, mentre in caso di decesso causato volontariamente è previsto l’ergastolo. Viene introdotto il reato di istigazione del pubblico ufficiale (ad altro pubblico ufficiale) a commettere tortura: da 1 a 6 anni di reclusione la pena prevista. Attendiamo l’esito dei lavori al Senato.

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