Terrorismo tramite Social Network

di Mariarosa Signorini.

In data 19 febbraio 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 18 febbraio 2015 n. 7, riguardante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, comunemente chiamato decreto anti terrorismo.

cyber-copyIl provvedimento, con soluzioni anche analoghe a quelle adottate di recente da altri paesi europei quali la Francia, disciplina le misure di prevenzione e di contrasto del terrorismo. In particolare introduce:

a) una nuova figura di reato, destinata a punire chi organizza, finanzia e propaganda viaggi per commettere condotte terroristiche (reclusione da tre a sei anni);

b) la punibilità del soggetto reclutato con finalità di terrorismo anche fuori dai casi di partecipazione ad associazioni criminali operanti con le medesime finalità (attualmente, l’art. 270-quater c.p. sanziona solo il reclutatore);

c) la punibilità di colui che si “auto-addestra” alle tecniche terroristiche (oggi è punito solo colui che viene addestrato da un terzo – art. 270-quinquies c.p.); d) specifiche sanzioni, di natura penale ed amministrativa, destinate a punire la circolazione delle sostanze (i cd. “precursori di esplosivi”) che possono essere impiegate per costruire ordigni con materiali di uso comune.

Ancora vengono introdotte la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai potenziali “foreign fighters” e la facoltà per il Questore di ritirare il passaporto ai soggetti indiziati di terrorismo, all’atto della proposta di applicazione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno. Il provvedimento è sottoposto a convalida dell’Autorità Giudiziaria.

Viene, anche, istituita una nuova figura di reato, destinata a punire i contravventori agli obblighi conseguenti al ritiro del passaporto e alle altre misure cautelari disposti durante il procedimento di prevenzione.

cyber-war

Il decreto introduce ulteriori strumenti di contrasto all’utilizzazione della rete internet per fini di proselitismo e agevolazione di gruppi terroristici. In particolare, vengono previsti aggravamenti delle pene già stabilite per i delitti di apologia e di istigazione al terrorismo commessi attraverso strumenti telematici e la possibilità per l’Autorità Giudiziaria di ordinare agli internet provider di inibire l’accesso ai siti utilizzati per commettere reati con finalità di terrorismo, compresi nell’elenco costantemente aggiornato dal Servizio Polizia Postale e delle Telecomunicazioni della Polizia di Stato. Nel caso di inosservanza è la stessa Autorità Giudiziaria a disporre l’interdizione dell’accesso ai relativi domini internet.

Ulteriori misure comprendono, fra le altre, l’esclusione della punibilità di una serie di condotte in materia di terrorismo (diverse dai reati di attentato o di sequestro di persona), commesse dal personale delle Agenzie di intelligence per finalità istituzionali e previa autorizzazione del Presidente
del Consiglio dei Ministri e l’attribuzione al Procuratore Nazionale Antimafia di funzioni di coordinamento, su scala nazionale, delle indagini relative a procedimenti penali e procedimenti di prevenzione in materia di terrorismo.

Rimaniamo in attesa di conoscere ciò che farà il Parlamento in sede di conversione del Decreto Legge. E’, infatti, risaputo che il decreto legge è un atto normativo di carattere provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo, ai sensi dell’art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana. Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ma gli effetti prodotti sono provvisori, perché i decreti-legge perdono efficacia sin dall’inizio se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Sarà, pertanto, cura del nostro sito (come sempre fa) di provvedere agli aggiornamenti che si renderanno necessari.

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