Riforma della Responsabilità Civile dei Magistrati

di Mariarosa Signorini.

La proposta di legge A.C. 2738, trasmessa dal Senato e definitivamente approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 24 febbraio 2015, modifica la disciplina della responsabilità civile dei magistrati.

2La modifica realmente innovativa parrebbe quella relativa all’obbligatorietà dell’azione di rivalsa dello Stato condannato nei confronti del magistrato (rafforzamento di un obbligo, tuttavia, già esistente).

Tale proposta di legge ha lo scopo di dare seguito alla sentenza del 24 novembre 2011 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Per la Corte la legge n. 117/1988 (Vassalli) attualmente vigente, fra le altre contraddittorietà, non ritiene risarcibile il danno, cagionato dal giudice, derivante da interpretazioni di norme di diritto o da valutazioni di fatti e prove. Innanzitutto estende la risarcibilità del danno non patrimoniale, prima riconosciuto solo nei casi di detenzione, arresto o altre misure che incidessero sulla libertà personale del condannato.

Il danno – patrimoniale e non – deve, in ogni caso, essere la conseguenza del comportamento, atto o provvedimento giudiziario, del magistrato tenuto con “dolo”, “colpa grave” o “diniego di giustizia (inteso già dalla Vassalli come rifiuto, omissione o ritardo del magistrato nel compimento di atti d’ufficio). La nuova proposta di legge, pur confermando in via generale che il magistrato non è responsabile per l’attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto e delle prove, stabilisce che lo sia nelle ipotesi di dolo e di colpa grave (come disciplinati dalla legge 117/1988) e di violazione manifesta della legge e del diritto della UE.

Il nuovo testo aggiorna in gran parte i casi di colpa grave del magistrato:

1) “violazione manifesta della legge nonchè del diritto dell’Unione Europea” (tale formulazione sostituisce la “grave violazione di legge” e riprende le indicazioni della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea);

2) travisamento del fatto o delle prove;

3) affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

4) negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

5) emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dei casi previsti dalla legge oppure senza motivazione.

1La proposta di legge estende da 2 a 3 anni i termini per la proposizione della domanda di risarcimento contro lo Stato, da esercitarsi nei confronti del Presidente del Consiglio. Viene modificato l’art. 7 della legge 117/1988, disciplinante l’azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato, riconosciuta in capo al Capo del Governo. Fra le altre viene aumentato il termine entro il quale l’azione deve essere esercitata (da un anno a due dall’avvenuto risarcimento), rendendola, comunque, obbligatoria. L’azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato sarà più pregnante in termini economici; quest’ultimo ne risponderà con una somma pari a mezzo anno di stipendio, a fronte di un terzo attuale. Tale limite non si applica, ovviamente, al fatto commesso con dolo. In tal caso il magistrato ne risponde per intero. Viene eliminato il filtro di ammissibilità della domanda di risarcimento davanti alTribunale del distretto di Corte d’Appello. A parere di molti, a causa forse d i esso, la normativa vigente non avrebbe funzionato.

Non sono mancate le critiche. Ci sarebbero diverse luci ed ombre, per quanto la precedente legge avesse non pochi difetti. Abbiamo dovuto aspettare – dopo un dibattito politico quasi trentennale – l’intimazione di sanzioni da parte dell’UE.

La riforma presenterebbe delle imperfezioni, ma è preferibile attendere le sue prime applicazioni. Si auspica, comunque, l’obbligo di una copertura assicurativa (come avviene già per gli avvocati e altri professionisti) per i magistrati, che consenta loro di operare al riparo di possibili interventi non corretti. Altrimenti una Spada di Damocle potrebbe ergersi sulle teste dei giudici, limitandone la serenità nell’esercizio delle funzioni.

© Riproduzione Riservata

RelatedPost

Commenti

commenti

Precedente Travis Walton - l'abduction della discordia Successivo Sardegna - Appare la Madonna tra le fiamme