Christian Fernandez – Sottrazione di Minore

di Mariarosa Signorini.

Nella tarda serata di venerdì scorso, in Spagna, è stata segnalata la presenza di Christian Fernandez, il bambino di 9 anni scomparso da Brescia la sera prima. Si è trattato di un caso noto come sottrazione di minore.

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Anche nei social network la notizia e l’appello per la scomparsa di Christian Fernandez si erano diffusi in modo ampio, facendo perfino dubitare, visti i precedenti casi, sulla sorte del piccolo.

In verità quanto ipotizzato dagli inquirenti parrebbe corrispondere alla realtà: il bambino sarebbe stato prelevato dal padre e portato ad Alicante, in Spagna, ove si troverebbe attualmente. Il piccolo viveva con la madre di origini cubane, il nuovo marito italiano della donna e il fratellino a Brescia. Parrebbe che Christian e il padre avessero deciso insieme di scappare dall’Italia verso la Spagna. Due anni fa Christian aveva vissuto la medesima esperienza, compiendo il viaggio opposto in compagnia della madre, che risulterebbe essere stata indagata in Spagna per sottrazione di minore, poiché il bambino era stato affidato al padre.

Tale fatto di cronaca porta alla ribalta il tema della sottrazione di minore. In Italia il reato è previsto e disciplinato da tre articoli del codice penale: artt. 573 (Sottrazione consensuale di minore), 574 (Sottrazione di persone incapaci) e (Sottrazione trattenimento di minore all’estero), introdotto quest’ultimo nel 2009 e rientrante fra i reati contro la famiglia.

Il reato previsto dall’art. 573 c.p. punisce chi sottrae al genitore esercente la potestà genitoriale (o al tutore) il minore che abbia compiuto gli anni quattordici, con il consenso di esso, nonché chi lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore (o tutore). La pena prevista è la reclusione fino a due anni. Se il fatto avviene per fine di libidine, la pena è aumentata.

Il reato previsto dall’art. 574 c.p. punisce la condotta di chi sottrae un minore degli anni quattordici (o un infermo di mente) al genitore esercente la potestà genitoriale (o al tutore, o al curatore), o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritenga contro la volontà dei medesimi.

Si noti come manchi nella lettera della legge l’inciso riguardante il consenso o meno del minore sottratto: ciò in quanto chi non ha compiuto il quattordicesimo anno di età è incapace di intendere e di volere. La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni, più severa rispetto a quella prevista nell’articolo precedente.

sottrazione di minore

Come già detto, il reato previsto dall’art. 574 bis c.p. è stato introdotto dalla legge n. 94 del 2009, più nota come “Pacchetto Sicurezza”, e punisce un fenomeno cresciuto negli anni e diffuso tra genitori di diverse nazionalità, ossia la sottrazione dei figli minori di un genitore in danno dell’altro e la conduzione e ritenzione degli stessi all’estero. La pena prevista è la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso nei confronti di minore che abbia compiuto i quattordici anni e con il suo consenso, la reclusione è dai sei mesi a tre anni.

Se, ancora, il fatto è commesso da un genitore in danno al figlio minore, alla condanna segue la pena accessoria della sospensione della potestà genitoriale. Per contrastare il crescente fenomeno della sottrazione internazionale dei minori erano state stipulate le seguenti convenzioni internazionali: 1) convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (L’Aja 25 ottobre 1980). Essa prevede la possibilità per il genitore che ha subito la sottrazione di presentare istanza di rimpatrio del minore o di ripristino dell’esercizio del diritto di visita; 2) convenzione sul riconoscimento delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell’affidamento (Lussemburgo 20 maggio 1980). Essa si pone come obiettivo la tutela del minore attraverso il riconoscimento delle decisioni in materia di custodia e affidamento anche nel Paese in cui il bambino è stato condotto; 3) convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo adottata a New York il 20 novembre del 1989. Essa è lo strumento più completo di protezione e promozione dei diritti dell’infanzia.

Per concludere si riferiscono alcuni dati, per così dire “criminologici”. Solamente inIraq nel 2007 risultavano circa1500 minori scomparsi. Nel 2004, il primato apparteneva alMessico, mentre nel 2001 alla Colombia. Complessivamente nel resto del mondo si registrano in media 12500-25500 scomparse, anche se le statistiche, per fortuna, continuano a registrare progressi.

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